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Ordinanza — n. 50508/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, refusing new factual evaluation on evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to specifically address the reasoning of the lower court's judgment. The appellant challenged the conviction for tax evasion, arguing for non-punishability and mitigating circumstances, but the court found these arguments did not objectively confront the original decision's facts. Consequently, the court refused to solicit a new evaluation of evidence or a different factual reconstruction, ordering the dismissal of the appeal and the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must specifically confront the reasoning of the lower court; generic arguments soliciting a new factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax evasion non-punishability mitigating circumstances factual reconstruction costs order necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 385 comma 4 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16576/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., al trattamento sanzionatorio, al giudizio di bilanciamento tra circostanze;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e tendono ad sollecitare una nuova valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale (cfr. pagg. 2 e SS. sentenza impugnata) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023