Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing mitigation and aggravation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Randazzo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on the applicability of sentencing mitigation under Article 385 and aggravation under Article 61 of the Penal Code. The court rejected these arguments because they were too generic to address the specific reasoning in the lower court's decision and were manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 61, n. 2, cod. pen.: Appeals regarding sentencing mitigation and aggravation are inadmissible if they are generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment or are manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 21/11/1967 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16552/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e sull'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2 , cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (il secondo e il terzo), e manifestamente infondati (il primo) (cfr. pagg. 4 e ss. sentenza impugnata ) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.