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Ordinanza — n. 50423/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against water theft conviction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Lorenzo Natali and Silvia Ruggeri inadmissible regarding their conviction for stealing water from the municipal supply. The appellants argued for non-punishable complicity, but the court found the lower court's factual reconstruction of active conduct sufficient to reject this claim. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; The appeal must be based on specific grounds; generic complaints about non-punishable complicity are inadmissible when the lower court has established active material conduct.

Parole chiave

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water theft conviction non-punishable complicity procedural inadmissibility active material conduct Cassation appeal dismissal inquinamento di acque potabili responsabilità per danni da acqua altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un contrasto con la regola sancita dall'art. 533, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NATALI LORENZO nato a VARESE il 01/06/1985 RUGGERI SILVIA nato a SEREGNO il 20/01/1987 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Natali Lorenzo e Ruggeri Silvia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di acqua dall'acquedotto comunale (capo B), dichiarando estinti per prescrizione tutti i residui reati loro rispettivamente ascritti e procedendo alla conseguente riderminazione della pena;

Rilevato che i motivi di ricorso attengono esclusivamente al capo B), poiché dal tenore complessivo dell'atto si evince che il riferimento al capo A (dichiarato estinto per prescrizione), effettuato a pagina 5, è un mero refuso, dato che nessun argomento vi si riferisce; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca la figura della mera connivenza non punibile, è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito fonda la responsabilità concorsuale dei ricorrenti su una condotta materiale "attiva" (cfr. pag. 14 sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un contrasto con la regola sancita dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è per un verso generico, e per altro vero manifestamente infondato, in quanto continua a far leva sulla asserita "connivenza" smentita però dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de