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Ordinanza — n. 50421/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting vague recidivism argument against conviction for fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hanachi Mohamed Amine inadmissible. The appellant argued that the lower court's finding of recidivism was flawed because it relied on prior convictions for fraud that were allegedly unnecessary. The court rejected this claim as generic, noting the existence of numerous prior convictions for serious crimes including sexual violence and arson, alongside the defendant's admission of using aliases to evade identification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding recidivism is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the ratio decidendi based on a comprehensive record of prior convictions for various serious offenses.

Parole chiave

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recidivism finding generic appeal grounds fraud conviction alias usage Cassation inadmissibility inganno sull'identità accertamento dell'identità dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANACHI MOHAMED AMINE nato il 30/07/1983 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hanachi Mohamed Amine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta recidiva perché le precedenti condanne per l'art. 495 cod. pen. sarebbero state in qualche modo necessitate, è generico perché non coglie la ratio decidendi fondata su: la sussistenza di innumerevoli precedenti penali non solo per il titolo di reato in rassegna, ma anche per gravi delitti come violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti, atti persecutori, rapina, danneggiamento incendio; la dichiarazione dell'imputato di essere solito ricorrere all'utilizzo di vari alias proprio allo scopo di ostacolare la propria identificazione (pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il