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Ordinanza — n. 50420/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for falsification of administrative certification, ruling factual re-evaluation inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Brignoli's appeal against the Brescia Court of Appeal's conviction for falsification of an administrative certification inadmissible. The appellant argued the conviction was based on an impermissible re-evaluation of facts, but the court found this argument manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 476, 482 cod. pen.: The appeal contesting the existence of the crime based on a re-evaluation of factual circumstances is inadmissible as it violates the principle of finality of facts.

Parole chiave

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falsification administrative certification inadmissible appeal re-evaluation of facts criminal appeal cassation administrative document fraud inchiesta per falsità atti documenti attendibili prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 476 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Marcis, n. 35814 del 28/03/2019
Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019
Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez.
Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021
45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv.
Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021
280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, Stucchi, n.m.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLI LUIGI nato a CALCINATE I 26/07/1971 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Brignoli Luigi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta la sussistenza del reato, sottopone al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione delle circostanze di fatto;

Ritenuto che il medesimo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui rileva che il reato di falsità in copia di atto pubblico non è riferibile al privato, dato che l'imputato è stato condannato per il reato di falsità in certificazione amministrativa e non per aver falsificato una copia di atto pubblico e considerato che la decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che, prendendo le mosse da Sezioni Unite Marcis (sentenza n. 35814 del 28/03/2019), ha chiarito come integri il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un provvedimento inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale (cfr.

Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, Stucchi, n.m.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de