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Ordinanza — n. 50419/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted theft conviction, upholding aggravated exposure to public trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued against the aggravating circumstance of exposure to public trust, but the court rejected this based on established jurisprudence regarding supermarket self-service environments. The decision emphasizes that occasional or sample-based surveillance by staff does not constitute the continuous custody required to negate this aggravation, while noting that an employee's awareness of the theft properly qualified the act under Article 56 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The aggravating circumstance of exposure to public trust exists in self-service supermarkets where surveillance is occasional rather than continuous, and an employee's awareness of the theft does not alter the nature of the act.

Parole chiave

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attempted theft aggravated exposure public trust supermarket self-service continuous custody employee awareness inadmissible appeal imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 56 cod. pen.
262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez.
art. 56 cod. pen
262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCRISTIANO MAURIZIO nato a MILANO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boncristiano Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede- è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui:

«Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, posto che sul punto la Corte di appello ha fornito corretta e congrua motivazione (pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos