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Ordinanza — n. 50418/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against burglary conviction for attempting to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Murataj Kelmend inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was an attempt to re-evaluate the evidentiary framework regarding his conviction for burglary, which the court deemed legally impermissible. The court rejected this argument because the lower court's judgment was based on sufficient evidence and the appellant's brief added no new material facts to justify a review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for burglary solely on the basis of an impermissible re-evaluation of the evidentiary framework is inadmissible if the lower court's decision rests on sufficient evidence and the appellant's brief adds no new material facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility burgle conviction evidence re-evaluation Cassation procedure procedural bar deposizioni attendibili imputazione di furto prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATA] KELMEND nato il 12/08/1994 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Murataj Kelmend ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; letta la memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Rilevato che la memoria nulla aggiunge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/