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Ordinanza — n. 50417/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft of electricity, citing prior rejection of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Maria Concetta Bucaria inadmissible regarding her conviction for theft of electricity. The court found that the two grounds raised by the appellant were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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theft of electricity inadmissible appeal reproductive grounds Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal prior rejection responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCARIA MARIA CONCETTA nato a ERICE il 09/12/1985 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bucaria Maria Concetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. sulla responsabilità dell'imputata paragrafo 6, pagg. 2-4, sulla esclusione della attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. paragrafo 8, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1