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Ordinanza — n. 50416/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription defense is invalid due to recidiva affecting maximum term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the prescription period had expired. The appellant argued that the recidiva reiterata should invalidate the calculation of the maximum prescription term, but the court found this premise contradicted established case law. Consequently, the court ruled that the maximum term of sixteen years and eight months had not yet elapsed, upholding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.: The recidiva reiterata affects both the minimum and maximum prescription terms without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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prescription period recidiva reiterata maximum term calculation ne bis in idem Cassation appeal criminal conviction statutory interpretation falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2 cod. pen.
Considerato pertanto che, nella specie, non è ancora decorso, neppure ad oggi, il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna, pari a sedici anni e otto mesi (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 99, comma 4, seconda parte cod. pen.
pen.: dieci anni tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99 comma quarto, seconda parte, cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (cfr.
Sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia
7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (cfr.
art. 495 cod. pen
art. 157 cod. pen
Considerato pertanto che, nella specie, non è ancora decorso, neppure ad oggi, il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna, pari a sedici anni e otto mesi (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen.: dieci anni tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art.
art. 161 cod. pen
pen.; + 2/3 per la recidiva reiterata ex art. 161 cod. pen.); Rilevato che la memoria difensiva, trasmessa a sostegno della eccezione di prescrizione, incorre nel medesimo errore del ricorso quando espone il calcolo del termine prescrizionale massimo;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490
per tutte Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADILETTA SALVATORE nato a SARNO il 23/12/1976 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Adiletta Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 23 settembre 2011, con riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervento decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato poiché la determinazione, sostenuta in ricorso, in dieci anni del termine massimo di prescrizione si fonda su premesse contrastanti rispetto ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (cfr. per tutte Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490);

Considerato pertanto che, nella specie, non è ancora decorso, neppure ad oggi, il termine massimo di prescrizione del reato in rassegna, pari a sedici anni e otto mesi (prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen.: dieci anni tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99 comma quarto, seconda parte, cod. pen.; + 2/3 per la recidiva reiterata ex art. 161 cod. pen.); Rilevato che la memoria difensiva, trasmessa a sostegno della eccezione di prescrizione, incorre nel medesimo errore del ricorso quando espone il calcolo del termine prescrizionale massimo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C