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Ordinanza — n. 50413/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50413/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKOLI LORENC nato il 09/12/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dakoli Lorenc ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.489 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere la restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato alla luce della previsione dell'art.442, comma 2 bis cod. proc. pen. introdotta dal d.

Regesto Legislator

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art. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 50413/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere la restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato alla luce della previsione dell'art.442, comma 2 bis cod. proc. pen. introdotta dal d.

Parole chiave

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frode alla legge sugli stranieri documenti di viaggio permessi di dimora visto soggiorno illegale uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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art. 20 bis cod. pen
5-7); Ritenuto che la richiesta "subordinata" di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKOLI LORENC nato il 09/12/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dakoli Lorenc ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.489 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere la restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato alla luce della previsione dell'art.442, comma 2 bis cod. proc. pen. introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché si base sulla tesi della natura sostanziale di un istituto pacificamente processuale soggetto alla regola del tempus regit actum; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il riconoscimento della recidiva- è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7); Ritenuto che la richiesta "subordinata" di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 20 bis cod. pen.

è inammissibile, posto che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022 (come nella specie), l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (cfr. tra le alter Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de