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Ordinanza — n. 50412/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRAPI MALTIBORA nato il 11/06/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE DI PACE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Vrapi Maltibora ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como l'ha condannata a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del.

Parole chiave

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violazione della legge sugli stranieri misura coercitiva nel diritto degli stranieri politica di migrazione e asilo principio di non respingimento allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRAPI MALTIBORA nato il 11/06/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE DI PACE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Vrapi Maltibora ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como l'ha condannata a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del.

D.Igs. n. 274 del 28.08.2000, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06