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Ordinanza — n. 50411/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because plea agreement precludes raising suspension of trial arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment based on a plea agreement regarding aggravated personal injury and grave threats. The Court ruled that entering into such an agreement necessitates a waiver of any nullity exceptions, including those concerning the suspension of the trial with a probationary period.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 445 c.p.p.: By concluding a plea agreement, the accused waives the right to raise any nullity exceptions, including absolute ones, distinct from those related to the plea itself or the consent given.

Parole chiave

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plea agreement suspension of trial probationary period nullity exception waiver of rights cassation appeal inadmissible appeal contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 445 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO CALOGERO nato a CANICATTI' il 30/12/1974 avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Angelo Calogero ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di lesione personale aggravata e minaccia grave; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si appuntano sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, sono inammissibili in quanto la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i