Cassation appeal dismissed as inadmissible for peace court crimes due to restricted appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Falcone Antonio against a conviction for personal injuries inadmissible. The appellant argued for the inclusion of missing evidence and procedural flaws, but the court held that appeals against peace court judgments are strictly limited to specific statutory grounds. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds fell outside the permissible scope for this type of case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; D.Lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments for personal injury crimes are admissible only for grounds listed in Art. 606, comma 1, lett. a), b), c) c.p.p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 05/10/1964 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Falcone Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d). cod. proc. pen., non è deducibile in quanto, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile per le stesse ragioni laddove denuncia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); mentre è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta violazione di legge per "motivazione apparente" ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., dato che la sentenza impugnata è pacificamente fornita di apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis