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Sentenza — n. 50409/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50409/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Franco Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50409/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia.

Parole chiave

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remissione della pena attenuazione libera della pena ritiro della querela penale procedura di revisione penale revoca della sospensione condizionale remissione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
L'imputato Franco Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen..
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCO FRANCESCO nato a CARIATI 11 17/02/1996 avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Franco Francesco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen..

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso i