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Sentenza — n. 50406/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal conviction annulled because the statute of limitations expired on May 30, 2023, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for a crime committed in 2015. The court found that the statute of limitations had expired on May 30, 2023, as the contested recidivism was not recognized and no suspension periods existed. Consequently, the conviction was declared void because the offense was extinguished by the passage of time.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.; Art. 160 c.p.: When the statute of limitations expires without recognized recidivism or suspension periods, the crime is extinguished and any subsequent conviction must be annulled.

Parole chiave

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statute of limitations criminal extinction recidivism recognition annulment of conviction prescription period momento del reato uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Cataldi Salvatore per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 30 novembre 2015;
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali contesta la configurabilità del reato e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che — non essendo stata riconosciuta dal Tribunale la recidiva contestata e non risultando periodi di sospensione — il termine di prescrizione del reato è maturato in data 30 maggio 2023.
Art. 158 c.p.
Art. 160 c.p.
art. 483 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Cataldi Salvatore per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali contesta la configurabilità del reato e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALDI SALVATORE nato a MODICA 11 15/04/1967 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Cataldi Salvatore per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 30 novembre 2015;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali contesta la configurabilità del reato e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che — non essendo stata riconosciuta dal Tribunale la recidiva contestata e non risultando periodi di sospensione — il termine di prescrizione del reato è maturato in data 30 maggio 2023. Con memoria successivamente trasmessa il difensore ha eccepito la mancata notifica (perché effettuata a un omonimo) dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna (udienza della quale è comunque venuto a conoscenza); la presente decisione, favorevole all'imputato, non reca alcun pregiudizio allo stesso e garantisce la celere definizione del procedimento nell'interesse del ricorrente medesimo che non invoca alcuna causa, immediatamente constatabile, comportante una formula integralmente liberatoria.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec