Italian Court dismisses appeals as arguments merely reproduce previously rejected legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by El Mouakit Mostapha and Janale Zineb inadmissible. The appellants sought to overturn a second-instance conviction for burglary, assault, and aggravated threats, but their arguments were deemed redundant. The court ruled that these claims merely repeated legal grounds already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new substantive arguments; mere reproduction of previously rejected grounds renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL MOUAKIT MOSTAPHA nato il 06/03/1973 JANALE ZINEB nato il 17/06/1984 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati El Mouakit Mostapha e Janale Zineb ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio (capo A), lesioni personali commesse da più persone riunite (capo B) e minaccia aggravata (capo C);
Ritenuto che tutti i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato di violazione di domicilio; pag. 2 sulla sussistenza del delitto di lesioni personali; pag. 3 sulla sussistenza del delitto di minaccia e sulla impossibilità di ritenerlo assorbito negli altri reati attesa la diversità naturalistica delle condotte Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il