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Ordinanza — n. 50403/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for riot conviction as generic mitigating circumstances denial was legally sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Candela inadmissible regarding his conviction for riot. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this argument baseless. The decision rests on the established principle that a judge's reference to relevant elements is sufficient to deny such benefits, making the exclusion of recidivism irrelevant to this specific denial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; While a judge must reference decisive elements to deny generic mitigating circumstances, the exclusion of recidivism is irrelevant if the judge's overall assessment of the offender's criminal depth justifies the denial.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism exclusion criminal depth assessment appeal inadmissibility riot conviction judicial motivation standard Cassation procedure circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
tra le ultime Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a PALERMO il 11/01/1968 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Candela Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); mentre è del tutto irrilevante, a tali fini, l'esclusione della recidiva, posto che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso