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Ordinanza — n. 50401/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not permitted in admissibility review for riot charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants against a second-instance conviction for riot inadmissible. The sole ground raised by the appellants contested the factual subsumption of their actions under the riot charge, arguing it was erroneous. The court rejected this because such arguments constitute mere factual complaints prohibited in admissibility proceedings and seek an impermissible re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in admissibility proceedings are limited to legal grounds; mere complaints regarding factual subsumption or requests for alternative reading of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility review factual complaints riot charge Cassation procedure evidence re-evaluation commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELE EDOARDO nato a LUCCA il 22/06/1993 COSMI FRANCESCO nato a LUCCA il 25/04/1995 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati Gabriele Edoardo e Cosmi Francesco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; mentre ha concesso al secondo imputato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;

Ritenuto che l'unico motivo proposto, che contesta l'erronea sussunzione del fatto storico nel reato di rissa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06