Public prosecutor appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for nullity under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the public prosecutor's appeal inadmissible against the appellate court's decision to reject the appeal regarding the first-instance acquittal. The prosecutor argued that the first-instance judgment lacked absolute motivation, a defect requiring nullity declaration under Article 604 of the Criminal Procedure Code. However, the court found the appeal manifestly unfounded because the prosecutor failed to provide concrete elements supporting the alleged nullity, rendering the appeal inadmissible under Articles 581-591 of the same code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 581-591 c.p.p.: An appeal for nullity based on absolute lack of motivation is inadmissible if the appellant fails to specify concrete elements establishing the defect, as the mere assertion of such a defect without factual basis does not justify the appellate court's intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di MEACCI SABINA nata a FUCECCHIO il 19/06/1972 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso l'ordinanza con cui detta Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di assoluzione di Meacci Sabrina per il reato di cui agli artt. 224-217 legge fall.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato, in quanto non coglie le ragioni della decisione: - la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmetter-e gli atti al giudice di primo grado (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); - con l'atto di appello la parte pubblica si era limitata a denunciare una nullità inesistente (la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado) senza indicare quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla affermazione di responsabilità dell'imputata; - tale intrinseca mancanza di specifici motivi, ha comportato il rilievo della inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581 - 591 cod. proc. pen.; - la decisione del giudice di appello è ineccepibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso i