Ordinanza — n. 50397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDOCCO CARLO ROCCO nato a CHIETI il 20/05/1966 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berardocco Carlo Rocco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e della mancata assunzione di prova decisiva; vizi non deducibili in quanto, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 50397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDOCCO CARLO ROCCO nato a CHIETI il 20/05/1966 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berardocco Carlo Rocco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e della mancata assunzione di prova decisiva; vizi non deducibili in quanto, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12