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Ordinanza — n. 50396/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive legal error in appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in interpreting Article 612 of the Penal Code regarding the threat element, but the Court found this merely a criticism of the reasoning rather than a substantive legal flaw. Consequently, the appeal was rejected because it did not demonstrate an incorrect application of the law or a misclassification of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes of peace court jurisdiction are inadmissible for defects of motivation unless they involve a substantive error in the interpretation or application of the penal law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal peace court jurisdiction defect of motivation substantive legal error Article 612 Penal Code minaccia contro le autorità minaccia non comprovata azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
Art. 612 cod. pen.
275557); Considerato che la memoria trasmessa dal difensore, con la quale si insiste nel motivo di ricorso, qualificabile come inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
275557); Considerato che la memoria trasmessa dal difensore, con la quale si insiste nel motivo di ricorso, qualificabile come inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DONATELLI ANTONINO nato a PENNE il 21/10/1972 nel procedimento a carico di: FANTASIA RAFFAELE ANTONIO nato a FOGGIA il 23/05/1977 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Donatelli Antonino ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in riforma della condanna di primo grado, ha assolto l'imputato Fantasia Raffaele Antonino dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Considerato che la memoria trasmessa dal difensore, con la quale si insiste nel motivo di ricorso, qualificabile come inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., non introduce ulteriori e validi argomenti, poiché, ancora una volta, nella sostanza, si censura la motivazione laddove ha escluso la valenza minacciosa della frase profferita dall'imputato - letta nel contesto della vicenda ricostruita attraverso la registrazione delle telecamere di videosorveglianza - profilo che non involge strettamente l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto, e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così