Italian court dismisses appeal against conviction for false accusation as claim is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Russo Enrico inadmissible regarding his conviction for false accusation. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the denial of a specific legal benefit, citing violations of Articles 62-bis and 133 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that a sufficient reference to decisive elements by the trial judge renders the appeal manifestly unfounded and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging violation of these provisions is inadmissible if the lower court's decision contains a congruent reference to the decisive elements, as the penalty was applied at the statutory minimum.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ENRICO nato a NAPOLI il 13/03/1989 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, n& motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); - la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ir ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06