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Ordinanza — n. 50394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaint on facts violates admissibility rules for final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Monaco Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for Article 497 ter of the Penal Code, arguing defects in the evaluation of evidence. The court rejected this claim because the sole ground of appeal constituted mere complaints on facts, which are legally prohibited in final review proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or seek a re-evaluation of evidence absent a clear error in law.

Parole chiave

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final review proceedings admissibility of appeal mere complaints on facts evaluation of evidence Article 497 ter penal code prove inattendibili procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 497 ter, comma 1, n.1), seconda parte, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANDREA nato a COSENZA il 04/05/1995 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; •• I Rilevato che l'imputato Monaco Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 ter, comma 1, n.1), seconda parte, cod. pen. (capo A); mentre, dichiarando estinti per prescrizione i reati sub B) e C), ha rideterminato la pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il