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Ordinanza — n. 50393/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging bankruptcy declaration and raising mere factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Troiani Gianni inadmissible regarding a conviction for documentary bankruptcy. The appellant argued the bankruptcy declaration should not have been issued, but the court found this contradicted established precedent prohibiting criminal judges from reviewing the bankruptcy declaration's prerequisites. Consequently, the appeal was rejected as it amounted to mere complaints on facts rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 217 legge fall.; The criminal judge cannot review the bankruptcy declaration regarding the objective state of insolvency or subjective conditions for bankruptcy liability, and appeals based solely on factual grievances are inadmissible.

Parole chiave

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documentary bankruptcy bankruptcy declaration review criminal appeal inadmissibility factual grievances judicial review limits bancarotta fraudolenta insolvenza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 217 legge fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANI GIANNI nato a ROMA il 12/01/1967 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; IP Rilevato che l'imputato Troiani Gianni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per la condotta di bancarotta documentale ascritta riqualificata ai sensi dell'art. 217 legge fall., anziché 216 legge fall., e lo ha assolto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso: - è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la dichiarazione di fallimento non avrebbe dovuto essere pronunciata; l'assunto si pone in contrasto con il consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (cfr. per tutte Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); - si risolve, nella restante parte, in mere doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci