Cassation court dismisses appeal against false ID possession conviction for lack of critical argumentation and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing a valid false identity card for emigration. The appellant argued for a reduction in sentencing based on a reclassification of the crime and claimed the original penalty was excessive. The court rejected these claims, noting the arguments lacked critical engagement with the original reasoning and that the penalty fell within the judge's discretionary range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 497-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic assertions without critical comparison to the impugned judgment's reasoning, and excessive penalty claims are unfounded as they fall within the trial judge's discretion.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUGUIANU MARIUS nato il 16/09/1971 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ciuguianu Marius ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per- il possesso di una carta di identità falsa valida per l'espatrio, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 497-bis comma primo, cod. pen. (anziché 497-bis comma secondo, cod. pen. in origine contestato e ritenuto dal Tribunale) apportando la conseguente diminuzione di pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ed elemento soggettivo del reato — si risolve in generiche asserzioni prive di confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2-3) rispetto a una pena base (anni due e mesi tre di reclusione) applicata in misura quasi coincidente con il minimo edittale (anni due di reclusione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis