Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of nullity grounds and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for false testimony, arguing the first-instance judgment lacked required reasoning and misapplied the non-punishability clause. The court rejected these claims, noting that missing motivation does not constitute a statutory ground for nullity and that the second argument merely repeated issues already resolved by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177, 604 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on non-statutory grounds for nullity or merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERA CLAUDIO nato a PALESTRINA il 29/11/1987 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pera Claudio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.496 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla esclusione dell'art.131 bis cod. pen.
— è manifestamente infondato, poiché in base alle stesse norme del codice di rito nonché al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non è causa di nullità della stessa, alla luce del principio di tassatività delle nullità (artt. 177 e 604, cod. proc. pen.); Considerato che il secondo motivo - che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.- è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0