Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefanelli Pier Leone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for serious injuries, arguing violations of procedural law and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground constituted mere complaints without legal basis, while the second lacked the specific reasoning required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 582-583 cod. pen.: An appeal in the Court of Cassation cannot be based on mere complaints regarding facts or alternative interpretations of evidence, nor on the general denial of mitigating circumstances without a specific reference to decisive elements by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI PIER LEONE nato a ROMA il 31/03/1970 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABET1TA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Stefanelli Pier Leone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi (artt. 582-583 cod. pen.), mentre ha ridotto la pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso