Cassation court dismisses appeal against conviction for assault, rejecting arguments on provocation and sentencing excess.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Natalizi inadmissible regarding his conviction for assault. The appellant argued for recognition of provocation and challenged the balance between mitigating and aggravating circumstances, while the lower court had acquitted him of a riot charge. The court rejected these claims as either already properly addressed or falling within the discretionary power of the trial judge, which cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the discretionary judgment of the trial court regarding the recognition of provocation or the weighing of mitigating and aggravating circumstances, provided the decision is not arbitrary or illogical.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALIZI ROBERTO nato a ROMA il 21/07/1995 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Natalizi Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il -eato di cui agli artt.582, 583 cod. pen. (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di rissa (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8);
Considerato che il secondo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 8), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec