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Sentenza — n. 50388/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the offense was extinguished by the victim's remission of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's confirmation of a defamation conviction because the crime was extinguished by the victim's remission of the complaint. The defendant's lawyer submitted a police report of remission, which the court treated as an implicit acceptance by the accused. Consequently, the court ruled that the offense no longer existed under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 152, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by remission of the complaint, the appellate judgment confirming the conviction must be annulled without remittal.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime defamation by press criminal appeal annulment implicit acceptance of remission perseguimento penale per diffamazione petizione in giudizio accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 152, comma 1, cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTI SAURO nato il 14/11/1962 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Moretti Sauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, Brugnettini Francesca, redatto il 6 marzo 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pesaro; l'allegazione del verbale al ricorso in uno alla richiesta di "improcedibilità per difetto di querela" vale come accettazione tacita della remissione da parte dell'imputato che, all'uopo, ha conferito apposita procura speciale al proprio difensore.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso