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Ordinanza — n. 50386/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural defects under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Angelo Carbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 483 of the Penal Code but failed to provide specific reasons for his three grounds of appeal. The court ruled that the exceptions regarding nullity due to improper citation and lack of legitimate impediment were generic and unsupported by evidence, violating the requirement for specific justification under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; Appeals must be specific and substantiated; generic or unsupported exceptions regarding procedural nullity or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Code of Criminal Procedure inadmissible appeal lack of specificity procedural nullity generic grounds court costs Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE GIUSEPPE ANGELO nato a CASTELSILANO il 18/01/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Carbone Giuseppe Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Rilevato che i tre motivi di ricorso sono solo enunciati senza indicazione di alcuna ragione a sostegno, in violazione dell'obbligo di specificità, stabilito, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.;

Ritenuto, in ogni caso, che i motivi sono inammissibili in quanto: - l'eccezione di nullità dei giudizi di primo e secondo grado per omessa rituale citazione dell'imputato è manifestamente infondato, dato che le citazioni sono state notificate all'imputato nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia; - l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per rigetto della istanza di legittimo impedimento è generica, poiché non indica né l'udienza né la causa dell'asserito impedimento; - la denuncia di mancanza di adeguata motivazione "sul riconoscimento del Carbone" è generica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis