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Ordinanza — n. 50385/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraudulently bankrupt as mere complaints and unsupported assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Palummo Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding his awareness and the nature of his prior crimes. The court rejected these claims as mere factual complaints and unsupported assertions that contradicted established legal principles on recidivism and identity of crimes.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) and Art. 360, para. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; Appeals based on mere complaints of fact or unsupported assertions regarding the identity of crimes are inadmissible as they do not constitute valid grounds for cassation review.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy recidivism identity inadmissible appeal mere factual complaint unsupported assertion court costs fine cassation review bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 234 of the Bankruptcy Law
Art. 131-bis of the Criminal Code
Considerato che il terzo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 101 of the Criminal Code
pen., è manifestamente infondato perché, nel contestare la sussistenza della causa ostativa rappresentata da due precedenti condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, contesta la identità di indole dei reati con argomentazioni meramente assertive contrastanti con la chiara previsione dell'art. 101 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, para. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 101 cod. pen
pen., è manifestamente infondato perché, nel contestare la sussistenza della causa ostativa rappresentata da due precedenti condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, contesta la identità di indole dei reati con argomentazioni meramente assertive contrastanti con la chiara previsione dell'art. 101 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMMO MASSIMO nato a PIMONTE il 31/05/1962 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Palummo Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.234 legge fall.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso — che denunciano vizio di motivazione per travisamento delle prova sul momento di consapevolezza dell'obbligo di cessione dell'azienda e sul tempo all'uopo occorrente nonché vizio di motivazione sul difetto dell'elemento oggettivo — esulano dal novero dei vizi deducibili, in quanto si esaurisce in mere doglianze di fatto e inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dii merito (pagg. 4 e 5);

Considerato che il terzo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel contestare la sussistenza della causa ostativa rappresentata da due precedenti condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, contesta la identità di indole dei reati con argomentazioni meramente assertive contrastanti con la chiara previsione dell'art. 101 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo, che contesta la sussistenza della recidiva, si fonda su argomentazione altrettanto assertiva ed erronea sul concetto di "reati della stessa indole";

Considerato che il quinto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così