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Ordinanza — n. 50384/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper venue for self-defense claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground, alleging a lack of self-defense justification, was effectively a complaint about the trial court's reasoning. The defendant argued for self-defense, but the Court found this argument legally misplaced since appeals against peace court judgments cannot be based on grounds of inadequate motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: An appeal against a peace court judgment for crimes under its jurisdiction cannot be filed on grounds of inadequate motivation, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court jurisdiction inadequate motivation ground self-defense justification procedural venue error lesione al piede causalità della lesione alla spalla lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato che la inammissibilità del motivo principale determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
art. 582, comma 2 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE STEFANO nato a ROMA il 15/08/1961 avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pugliese Stefano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 582, comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Considerato che la inammissibilità del motivo principale determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nella memoria difensiva successivamente trasmessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, di non poter accogliere la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in propric favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo nella mera esposizione delle conclusioni, senza contrastare specificamente, in modo argomentato, i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così