Cassation court dismisses appeal claiming factual error regarding witness testimony as merely evaluative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal for factual error inadmissible, rejecting the claim that the trial court's assessment of expert witness testimony constituted a factual mistake. The appellant argued the court misread images and misunderstood the dynamic of the incident, but the court determined these were evaluative errors rather than perceptual ones. Consequently, the appeal was dismissed because such errors fall outside the scope of the remedy provided by Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The remedy for factual error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure applies only to perceptual mistakes regarding internal court acts, excluding evaluative errors or misinterpretations of substantive law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIAMPAOLO FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 03/10/1998 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il condannato Lombardo Giampaolo Francesco propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso trasmesso via pec in data 13 luglio 2023 e iscritto al RGN 27847/2023 e successivamente depositato e iscritto al RGNR 28301/2023 - procedimenti riuniti) avverso la sentenza n. 12955 del 15/02/2023 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Lombardo, determinando la irrevocabilità della condanna dell'imputato per concorso nei reati di tentato omicidio e lesioni volontarie aggravate;
Considerato che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effel:tivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01;
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); Rilevato che il motivo di ricorso in esame, che deduce errori di fatto aventi ad oggetto le dichiarazioni del CTU relative alle immagini visionate e la "lettura" delle stesse nella ricostruzione della dinamica dell'accaduto, è inammissibile in quanto la doglianza proposta si incentra non su un errore percettivo ma, al più, su un ipotetico errore valutativo, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686;
Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527); Rilevato inoltre che l'errore di fatto denunciato non presenta il necessario carattere della decisività, in quanto: il Lombardo è stato ritenuto concorrente nel reato di tentato omicidio "in quanto aveva passato il coltello al cugino Cosimo ed aveva anche trattenuto la vittima, impedendole di difendersi" (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); l'errore di fatto, censurato con il ricorso in oggetto, si riferisce esclusivamente alla prima delle condotte descritte (ossia il passaggio del coltello) senza attingere alla seconda, la cui rilevanza, ai fini della sussistenza del concorso, era già stata valutata nella sentenza impugnata che ha dichiarato infondato il relativo motivo di ricorso osservando che "il (polo di omicidio è conseguenza della consapevolezza dell'agente che il cugino stesse colpendo la vittima con un coltello" (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle