Criminal appeal dismissed as inadmissible for mere factual complaints and improper legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pierantonio Bombardieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bombardieri challenged his conviction for fraudulent bankruptcy as a de facto administrator, arguing for a retrial due to lack of correlation between charges and verdicts. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances rather than valid procedural defects, and improperly invoked rules not subject to nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or improper invocation of non-nullity procedural rules are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBARDIERI PIERANTONIO nato a BERGAMO il 25/08/1948 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bombardieri Pierantonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto nella veste di amministratore di fatto della CM & T srl, dichiarata fallita il 24 marzo 2016; mentre, in relazione ad altre condotte, ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, ravvisando una nullità di difetto di correlazione tra accusa e sentenza; procedendo quindi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione per travisamento delle prove ed errata valutazione dei fatti, esula dal novero dei vizi deducibili, in quanto si esaurisce in mere doglianze di fatto volte a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio; Considerato che il secondo motivo, che denuncia erronea applicazione della legge penale per "violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" è inammissibile posto che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla inosservanza delle norme processuali che rileva solo in relazione a quelle stabilite a pena di nullità — e tale non è l'art. 533 cod. proc. pen.— (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de