Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription grounds due to procedural inadmissibility and lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired after the appellate judgment. The appellant argued prescription based on calculation errors regarding suspension periods, while the court noted the appeal's second ground was rejected for being too generic and lacking concrete justification. Consequently, the court ruled that the procedural defect prevented any examination of the prescription issue, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 4, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide concrete reasons for the requested legal benefits, thereby precluding the court from examining substantive issues like the statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA VITO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 10/08/1965 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Scibilia Vito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per I reato di cui all'art.483 cod. pen. commesso il 30 maggio 2014; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 399 giorni di sospensione (91 giorni per rinvio dal 22 novembre 2017 al 21 febbraio 2018 per adesione dei difensori alla astensione collettiva; 147 giorni dal 4 luglio 2018 al 28 novembre 2018 per rinvio su richiesta della difesa; 98 giorni per rinvio dal 28 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 per adesione dei difensori alla astensione collettiva); in regione di tali periodi di sospensione il termine prescrizionale sarebbe maturato alla data del 3 gennaio 2023, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. va rilevata la i nammissibilità, per genericità, dell'omologo motivo di appello consistente in una mera richiesta di concessione dei "benefici di legge" (pag. 4 atto di appello) non accompagnata dalla illustrazione delle ragioni concrete di asserita spettanza alla luce della situazione dell'imputato già sottoposto a libertà vigilata e dichiarato delinquente abituale (pag. 2 sentenza primo grado);
Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così