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Ordinanza — n. 50380/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for forgery, ruling procedural complaints and evidence misrepresentation arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Patellaro inadmissible, upholding his conviction for forgery. Patellaro argued that the lower court violated procedural rules regarding investigative renewal and misinterpreted evidence by failing to order a handwriting analysis. The court rejected these claims, stating the alleged procedural violations were non-existent or unfounded, and that the lack of handwriting analysis did not constitute a decisive error since the forgery involved a machine-generated document rather than a signature.

Regesto Legislator

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Art. 609, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged procedural violations are non-existent or unfounded, and when complaints of evidence misrepresentation fail to demonstrate a logical flaw in the court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility forgery conviction upheld handwriting analysis discretion procedural violation non-existent evidence misrepresentation rejected abuso della licenza e delle targhe infrazione alle norme della circolazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 609, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609, commi 1 e 3 bis cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609, commi 1 e 3 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLARO ANTONINO nato a PALERMO il 26/04/1981 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Patellaro Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione istruttoria e alla riferibilità del falso all'imputato, "travisamento del dato probatorio", è manifestamente infondata sotto vari concorrenti profili: - le norme della legge processuale che si assumono violate sono l'una inconferente e l'altra insussistente; - il vizio di motivazione sulla mancata istituzione di perizia grafica è generico perché non si confronta con le ragioni della decisione e manifestamente infondato; invero la contraffazione in rilievo attiene alla "attestarone di avvenuto pagamento" che è stata apposta attraverso una macchina senza interessare la grafia dell'autore della contraffazione; inoltre la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); - il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato e la denuncia di travisamento probatorio si risolvono in deduzioni in fatto, senza riuscire a cogliere alcuna caduta logica nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così