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Ordinanza — n. 50379/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for extortion and false accusation due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Naoui Mohamed Hosni inadmissible regarding his conviction for extortion and false accusation. The appellant argued for generic mitigating circumstances and excessive sentencing, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the lower court adequately justified its decisions based on established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 495, cod. pen.; Art. 489, cod. pen.: The appeal is inadmissible when the first ground lacks merit due to sufficient judicial reasoning on decisive elements, and the second ground fails because sentencing discretion is properly exercised.

Parole chiave

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false accusation conviction extortion criminal penalty appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing discretion review falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità nuove allegazioni di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 495, cod. pen.
Art. 489, cod. pen.
(capo B), ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 489, cod. pen. (capo A), rideterminando la pena;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAOUI MOHAMED HOSNI nato il 25/09/1980 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Naoui Mohamed Hosni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 495, cod. pen. (capo B), ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 489, cod. pen. (capo A), rideterminando la pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso