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Ordinanza — n. 50375/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for simple bankruptcy fraud due to inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple bankruptcy fraud against Innocente Magri. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding false invoices and lack of mitigating circumstances, but the court rejected these claims as they sought a factual re-evaluation rather than correcting specific procedural errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the application of mitigating circumstances are inadmissible in the court of cassation if they do not identify specific procedural violations or legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility simple bankruptcy fraud factual re-evaluation prohibition mitigating circumstances denial court of cassation jurisdiction bancarotta fraudolenta uso di un documento falso reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
5 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI INNOCENTE nato a SAN PAOLO D'ARGON il 28/12/1949 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Innocente Magri per il reato di bancarotta semplice e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato denunzia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare durante il dibattimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto ad invocare una rivalutazione degli elementi probatori avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, atteso che la Corte territoriale ha affermato che non può sortire effetti liberatori la prospettazione della qualità di amministratore di fatto rivestita dal Pezzotta né ricorre alcun principio di prova circa l'esistenza di sedicenti e ignoti terzi che avrebbero, unitamente al Pezzotta, emesso fatture false e apposto la falsa sottoscrizione del ricorrente al verbale d'assemblea e, pertanto, l'asserita costruzione fraudolenta congegnata in danno del Magri non sembra avere alcun fondamento probatorio (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); - che il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili poiché ineriscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha affermato che, nel caso de quo, si rilevano precedenti penali gravi e specifici ostativi alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche e che la pena inflitta, alla luce del quadro probatorio, appare congrua (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende