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Ordinanza — n. 50374/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaint without challenging gross falsity findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ibrahim Hadzovic's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the banknote forgery was gross, but the lower court explicitly found no such grossness in its analysis. The supreme court rejected this claim as a mere complaint lacking substantive legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. pen.: An appeal based solely on dissatisfaction with factual findings regarding the grossness of forgery, without specific legal arguments or evidence contradicting the lower court's explicit reasoning, constitutes a mere complaint and is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaint standard banknote forgery grossness procedural dismissal Italian criminal procedure falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC IBRAHIM nato il 07/08/1961 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 6 febbraio 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ibrahim Hadzovic per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, con cui si vuole sostenere che il falso sia grossolano, senza confrontarsi con le motivazioni rese dai giudici di merito i quali hanno espressamente affermato che, nel caso in esame, non emerge alcuna grossolanità della falsificazione delle banconote, come si evince dalla diretta analisi delle stesse (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il