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Ordinanza — n. 50370/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bruno Saccavino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper motivation regarding his criminal liability for aggravated private violence and assault. The court rejected this, noting the first-instance judge already provided sufficient logical and legal reasoning supported by personal admissions and documentary evidence, rendering the appeal's generic criticism insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already examined by the lower court without offering specific, substantive criticism of the reasoning that led to the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism censorship of reasoning criminal liability procedural dismissal reati violenti verdetto di colpevolezza delitto contro la persona

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCAVINO BRUNO nato a CASERTA il 02/02/1974 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Calma Vetere del 6 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Bruno Saccavino per i reati di violenza privata aggravata, percosse e minacce aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione e ritenute prevalenti le circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato come non vi sia motivo di dubitare del risultato probatorio confortato dal riconoscimento personale dell'imputato ad opera della persona offesa e dagli ulteriori elementi documentali; - che il motivo è inoltre caratterizzato da particolare genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis