Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it reproduces already examined grounds of censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal by Mario Urciuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Urciuolo argued that the lower court failed to properly address his involvement in the creation of falsified identity documents. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds of censure already adequately examined and dismissed by the judges of the merits, without providing specific criticism of the reasoning in the contested judgment.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URCIUOLO MARIO nato a NAPOLI il 10/11/1987 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 1 dicembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mario Urciuolo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge e del vizio della motivazione quanto al concorso del ricorrente nella formazione del documento contraffatto, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che non si ha contezza, nel caso in esame, dell'intervento di terzi nella commissione del reato e sarebbe stato onere dell'imputato allegare circostanze rilevanti atte a sovvertire l'ordinario andamento degli eventi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci