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Ordinanza — n. 50365/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alex Sarienti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's acquittal on unjustified carrying charges, arguing violations of law and defects in reasoning regarding subjective and objective elements. The court rejected these claims because they merely reiterated previously dismissed criticisms without presenting new facts or specific legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of generic complaints that simply repeat arguments already adequately examined and rejected by the trial court without raising new issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments reiteration of claims lack of new grounds court costs and fine risarcimento alle vittime di reati lesione alla spalla violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 110, 582, 585, 61, n. 2, cod. pen.
art. 582 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARIENTI ALEX nato a PONTECORVO il 14/12/1995 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato — dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere, riqualificando il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 110, 582, 585 e 61, n. 2, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta — la sentenza del Tribunale di Cassino del 17 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Alex Sarienti per i reati di lesioni personali pluriaggravate, porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e tentata violenza privata e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato, i quali possono essere trattati congiuntamente e con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dei reati, sono inammissibili perché entrambi caratterizzati da estrema genericità e si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, oltre ad asserire una carenza di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, con cui la Corte territoriale ha espressamente affermato come, dagli elementi probatori acquisiti, non vi siano dubbi circa l'affermazione di responsabilità in capo all'imputato, il cui comportamento, inoltre, non può ritenersi meramente passivo (si vedano, in particolare, pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così