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Ordinanza — n. 50363/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing quantification and mitigation vs. aggravation balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had reduced the sentence by balancing generic mitigating circumstances against aggravating factors, a decision the appellant challenged as legally flawed. The supreme court ruled that complaints regarding the specific quantification of the penalty and the balance of circumstances are not admissible in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, n. 1; Art. 600, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals challenging the quantification of the penalty or the balance between mitigating and aggravating circumstances are inadmissible in the Court of Cassation as they pertain to the sanctioning treatment rather than the conviction itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing quantification mitigating circumstances aggravating circumstances final instance review sanctioning treatment penal responsibility sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSIELLO ROCCO nato a BENEVENTO il 04/04/1980 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato, prendendo atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Bari del 19 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Rocco Busiello per i reati di cui agli artt. 110, 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1, R.D. 267/1942 e, esclusa la contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circ:ostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non sono consentiti della legge in sede di legittimità poiché sono inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente affermato di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti a fronte delle risultanze processuali e dei precedenti gravanti sull'imputato e ha proceduto alla riduzione della pena in quella ritenuta congrua in considerazione della gravità dei fatti (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de