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Ordinanza — n. 50361/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for personal injuries, upholding the definition of a cut as a lesion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50361/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele De Angelis inadmissible and upheld his conviction for personal injuries. The appellant argued against the finding of guilt and the denial of a mitigating circumstance, but the Court rejected these claims. The decision rests on the established legal definition that even a minor cut constitutes a lesion requiring medical treatment, thereby satisfying the elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. pen.; Art. 62, n. 2 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: A superficial cut causing bleeding constitutes a lesion under criminal law, and generic appeal grounds are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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personal injuries crime lesion definition superficial cut inadmissible appeal mitigating circumstance alibi allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
279404), cosicché la lesione cagionata nel caso di specie rientra nella definizione di malattia richiesta dall'art. 582 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 2 cod. pen.
pen.; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il corrispondente motivo di appello era già inammissibile per genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 582 cod. pen
279404), cosicché la lesione cagionata nel caso di specie rientra nella definizione di malattia richiesta dall'art. 582 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS MICHELE nato a ROMA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila del 6 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele De Angelis per il reato di lesioni personali e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza del reato di lesioni personali, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che come affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto dh lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale, ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura (Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, Rotariu, Rv. 279404), cosicché la lesione cagionata nel caso di specie rientra nella definizione di malattia richiesta dall'art. 582 cod. pen.; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il corrispondente motivo di appello era già inammissibile per genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci