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Ordinanza — n. 50360/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding improper weapon aggravating circumstance and sentencing limits in aggravated threats case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated threats. The appellant argued the use of a belt constituted an improper weapon and that sentencing limits were violated, but the court rejected these claims as contrary to established case law and irrelevant to the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 612, commi 1 e 2, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds concern the treatment of the sanction or the application of sentencing limits, as these are matters reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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improper weapon aggravating circumstance sentencing limits violation inadmissible appeal aggravated threats procedural costs minaccia nel diritto penale violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 612, commi 1 e 2, cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Bonanno, Rv. 261342
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMILIANO nato a ROMA il 30/12/1970 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 16 aprile 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Massimiliano Pizziconi per il reato di minacce aggravate e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma impropria in ordine al reato di minacce di cui all'art. 612, commi 1 e 2, cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Bonanno, Rv. 261342) e, nel caso de quo, l'uso di un oggetto comune come la cintura può essere considerato quale uso di arma impropria, poiché accompagnato da inequivocabili parole di minaccia e da un comportamento tale da far ritenere imminente e probabile l'impiego della stessa per cagionare un danno alle persone offese; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato contenimento della pena entro i limiti edittali, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali affermano che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, la mancanza di segni di resipiscenza e l'esistenza di numerosi e gravi precedenti non giustificano la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co