Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the sole ground is a mere complaint on facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Flavio Barazza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barazza challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for offenses under Articles 495, 48, 477, and 480 of the Penal Code, arguing a defect in reasoning regarding his responsibility. The court rejected this argument because the sole ground of the appeal constituted a mere complaint on facts, which is not admissible in the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, cod. proc. pen.: An appeal in the stage of legal review is inadmissible if the sole ground is a mere complaint on facts, as such complaints do not raise legal issues suitable for examination at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARAZZA FLAVIO nato a SACILE il 03/05/1970 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 7 luglio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Flavio Barazza per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 48, 477 e 480 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il