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Sentenza — n. 50358/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court dismissal for private violence and threats due to victim's withdrawal of prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50358/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Cuneo Tribunal's decision dismissing charges of private violence and aggravated threats against Gabriel Pauna. The lower court had declared the crimes extinguished based on the positive outcome of a probationary period and the victim's withdrawal of the complaint. The Supreme Court reversed this, ruling that the crimes were extinguished solely by the victim's remission of the complaint, thereby ordering the dismissal of the prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 154 c.p.p.; The crime of private violence and aggravated threats is extinguished by the remission of the complaint when both the victim and the accused agree to it, overriding the effect of a successful probationary period.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime private violence aggravated threats probationary period withdrawal of prosecution Cassation annulment condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. pen.
D. L.vo 150/2022
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 610 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAUNA GABRIEL nato a MACIUCA( ROMANIA) il 20/03/1969 avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in data 13 giugno 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gabriel Pauna per il reato di violenza privata per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova e di non doversi procedere per il reato di minacce aggravate per intervenuta remissione di querela; - che anche il reato di cui all'art. 610 cod. pen., stante la modifica al regime di procedibilità avutasi con il D. L.vo 150/2022, va dichiarato estinto con la più favorevole formula dell'intervenuta remissione di querela, avendo la persona offesa dichiarato in data 31 marzo 2022 di voler rimettere la querela ed avendo l'imputato, in pari data, dichiarato di voler accettare la remissione; - che le spese processuali devono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2