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Ordinanza — n. 50356/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses remission request for file seizure due to lack of legal grounds and proof of deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Bongiovanni's request for remission and file seizure inadmissible. The applicant argued for the seizure of files regarding pending criminal proceedings but failed to provide specific legal or factual reasons supporting the request. Furthermore, the court found no evidence that the request was properly deposited with the judge's registry as required by law, leading to a ruling of inadmissibility and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 45, Art. 46, Art. 48 comma 6 cod. proc. pen.: A request for remission must be supported by specific legal and factual grounds and must be proven to be deposited with the judge's registry; generic requests lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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remission request file seizure inadmissibility proof of deposit criminal procedure code legal grounds court fine documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
4198/2019 pendente presso il Tribunale Penale di Siracusa; - che l'istanza dell'imputato, con cui richiede l'avvio del procedimento di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. e il sequestro dei fascicoli del Tribunale Penale di Siragusa riguardanti il procedimento RGNR 4198/2019 e RG.DIB.
Art. 46 cod. proc. pen.
767/2022, non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che l'istanza, inoltre, è inammissibile anche perché ai sensi dell'art. 46 cod.
Art. 48 comma 6 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.
art. 45 cod. proc. pen
4198/2019 pendente presso il Tribunale Penale di Siracusa; - che l'istanza dell'imputato, con cui richiede l'avvio del procedimento di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.
art. 46 cod. proc. pen
767/2022, non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che l'istanza, inoltre, è inammissibile anche perché ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso il provvedimento del 26/06/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Bongiovanni ha presentato un'istanza di remissione ex art.45 cod. proc. pen. con riferimento al procedimento penale RG n. 4198/2019 pendente presso il Tribunale Penale di Siracusa; - che l'istanza dell'imputato, con cui richiede l'avvio del procedimento di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. e il sequestro dei fascicoli del Tribunale Penale di Siragusa riguardanti il procedimento RGNR 4198/2019 e RG.DIB. 767/2022, non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che l'istanza, inoltre, è inammissibile anche perché ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen. la richiesta di rimessione deve essere depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice e deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti e nel caso di specie manca la prova del deposito della suddetta istanza di rimessione presso la cancelleria del giudice; - che all'inammissibilità dell'istanza consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen, la condanna del Bongiovanni al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta, invece, la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5 , n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso