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Sentenza — n. 50350/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for false declaration due to retroactive statute of limitations and lack of recidivism aggravation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50350/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for false declaration without remanding the case. The defendant argued for non-prosecution due to minor offense status, but the court found the crime extinguished by the statute of limitations expiring on April 18, 2023. Consequently, the judgment was voided because the criminal liability had legally terminated before the final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes criminal liability retroactively when the maximum term expires, even if the offense was minor and no specific recidivism aggravation is indicated.

Parole chiave

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statute of limitations false declaration retroactive application criminal liability non-prosecution recidiva nell'infrazione false dichiarazioni senza giuramento sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
d.lgs. 150/2022
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SATORI MARCO nato a FIRENZE il 28/08/1980 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 marzo 2018 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Marco Satori per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, escluso l'aumento di pena per la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è manifestamente infondato, atteso che la modifica del regime di applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, opera retroattivamente e, nel caso di specie, i precedenti penali non sono specifici né si indica il reato come grave; - che va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 8 maggio 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 18 aprile 2023, anche considerando la sospensione del termine dal 23 maggio 2017 al 31 ottobre 2017; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec