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Ordinanza — n. 50349/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted impersonation, rejecting all grounds as inadmissible or unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50349/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Daniel Agbongiator Oregbe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for attempted impersonation, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding witness testimony and the voluntary nature of his document surrender. The court rejected these claims, stating that the first four grounds constituted mere complaints on facts or requests for evidence re-evaluation not permitted in cassation, while the fifth ground was unfounded as the crime lacked particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based on mere complaints regarding factual findings or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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attempted impersonation cassation inadmissibility mere complaints on facts re-evaluation of evidence particular triviality witness credibility court costs esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGBONGIATOR OREGBE DANIEL nato il 24/12/1976 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 14 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Oregbe Daniel Agbongiator per il reato di tentata sostituzione di persona in concorso con altro soggetto non identificato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione in relazione alla attendibilità conferita alla deposizione resa dalla teste Leone, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come la teste avesse chiaramente ricostruito la sequenza degli accadimenti, indicativi del fatto che la persona che si era presentata a sostenere l'esame a nome dell'imputato, e utilizzando i documenti di quest'ultimo, fosse un soggetto diverso) ed appare in realtà volto ad invocare una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione in relazione al raggiungimento della prova circa la sua partecipazione al reato tentato di sostituzione di persona, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Corte territoriale ben chiariva come il coinvolgimento del ricorrente risulta pacifico, avendo lo stesso provveduto a consegnare al soggetto non identificato i propri documenti di identità e che tale consegna fosse avvenuta volontariamente stante l'assenza di denuncia sporta dall'imputato per la sottrazione di tali documenti); - che il terzo e il quarto motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato tentato per l'inidoneità dei mezzi adoperati dall'autore, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il quinto motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come, nel caso di specie, le modalità della condotta e la finalità della stessa, non permettono di ritenere che si sia in presenza di un fatto di particolare tenuità, trattandosi di azione pianificata propedeutica alla realizzazione di altri reati nonché alla guida senza patente da parte dell'imputato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend